La nota 24335 dell’11 agosto 2020 precisa che la disposizione contenuta nell’articolo 399, comma 3 bis, del T.U., che dispone che l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, trova applicazione anche nei confronti del personale iscritto con riserva nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo. Questo significa che tale norma si applicherà anche al personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa. Come FLC CGIL avevamo chiesto all’amministrazione di prevedere un’eccezione per i docenti assunti con riserva, stante la natura non definitiva del contratto a tempo indeterminato. L’amministrazione ha invece ritenuto di applicare pedissequamente le previsioni introdotte dalla legge 159 del 20 dicembre 2019, che ha convertito il decreto 126/19. Non è l’unico aspetto iniquo che abbiamo denunciato di quella legge, tra cui spicca il blocco della mobilità richiamato anche nelle istruzioni operative delle immissioni in ruolo (l’Allegato A).
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