MIGRANTI, ESENZIONE TICKET SANITARIO PER MINORI STRANIERI NON REGOLARMENTE SOGGIORNANTI E NON ACCOMPAGNATI

A seguito dell’emanazione della circolare del Ministero della Salute dell’8 agosto 2022, riguardante l’iscrizione al SSN e il diritto all’esenzione ticket per i minori stranieri privi di permesso di soggiorno e dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)Regione Lombardia ha adottato una propria nota che prevede quanto segue.

Minori stranieri non regolarmente soggiornanti. L’iscrizione al SSN dei minori stranieri non regolarmente soggiornanti assicura gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantita sul territorio nazionale in condizioni di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l’assistenza all’estero. Tenuto conto dell’impossibilità di accertare l’eventuale reddito del nucleo familiare come previsto per i cittadini italiani, le prestazioni sanitarie potranno essere erogate senza la partecipazione alla spesa, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza, valida dal momento dell’iscrizione e non oltre i 6 anni, salvo eventuali variazioni delle condizioni. L’esenzione, secondo quanto indicato dal MEF, è individuata nel codice esenzione X 23 ed è valida dal momento dell’iscrizione fino al compimento dei 6 anni. Sopra i 6 anni l’esenzione nazionale X23 per minore età cessa. In Regione Lombardia, oltre a quanto innanzi esposto, trova applicazione l’esenzione regionale E11:

  • · dai 6 ai 14 anni;

  • · anche prima dei 6 anni nel caso di minore NON indigente.

Dopo i 14 anni l’eventuale esenzione per la singola prestazione è X01, come per tutti gli stranieri STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), a seguito di dichiarazione di stato di indigenza.

Minori stranieri non accompagnati. Ai sensi dell’art. 1, comma 334 della L. n. 160/2019 le prestazioni sono erogate senza la quota di partecipazione al ticket ed il codice di esenzione specifico è individuato dal MEF nel codice esenzione X 24. Tale esenzione, limitata alle prestazioni specialistiche, cessa al raggiungimento della maggiore età. Per i minori di 14 anni, in Regione Lombardia, per l’assistenza farmaceutica trova applicazione l’esenzione regionale E11 fino ai 14 anni. Dopo i 18 anni l’eventuale esenzione per la singola prestazione è X01, come per tutti gli stranieri STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), a seguito della sottoscrizione della dichiarazione di stato di indigenza.

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