Un docente aveva inoltrato la domanda di ricostruzione di carriera ma, a causa del ritardo della scuola nella emanazione del suddetto documento, si è visto applicare la prescrizione quinquennale sulle differenze retributive maturate.
Alla luce di quanto sopra il docente, rappresentato e difeso dal legale della FLC CGIL di Lecco per il tramite dell’avv. Francesco Americo, ha adito il giudice del lavoro al fine al fine di accertare la responsabilità della scuola nella parte in cui non aveva adempiuto nei termini prescritti alla emanazione del decreto di ricostruzione di carriera con conseguente condanna alla riformulazione dello stesso con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e dei contributi non versati.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 17 luglio 2024, ha accolto parzialmente il ricorso evidenziando che, relativamente alle differenze retributive, avrebbe dovuto applicarsi la prescrizione quinquennale; diversamente la prescrizione non opera sul versamento dei contributi alla luce di quanto previsto dall’art. 3 co 10 bis della legge 335/1993 secondo cui “per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore”…… “la disposizione -introdotta dal DL n.4/2019 ed il cui termine “finale” è stato via, via prorogato (da ultimo con il DL 215/2023)- viene normalmente interpretata nel senso che per il pubblico impiego è consentito alle P.A. di versare e all’I.N.P.S. di recuperare, ad oggi sino 31 dicembre 2024, anche la contribuzione dei pubblici dipendenti già prescritta e quindi non solo i contributi che all’atto dell’entrata in vigore della legge erano in via di prescrizione (quelli relativi al 2014), ma anche tutti quelli relativi agli anni precedenti, che alla data di entrata in vigore della legge erano già prescritti, i quali diventano nuovamente versabili dalle P.A. e/o esigibili coattivamente dall’I.N.P.S. sino a tutto il 2024”.
Alla luce di quanto sopra, si invita pertanto il personale a prestare attenzione affinchè la propria ricostruzione di carriera venga emessa tempestivamente dalla scuola e, comunque, non oltre 5 anni dalla presentazione della domanda di ricostruzione; in caso di ritardo il personale dovrà inviare una lettera con la quale diffida l’amministrazione a provvedere evidenziando che la medesima deve valere anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Per coloro che per effetto del ritardo si sono ormai visti applicare la prescrizione quinquennale, la FLC provvederà a prestare tutela al fine di recuperare quantomeno tutti i contributi sulle somme prescritte.