Flc, pubblicata la circolare sulle supplenze 2018/2019

È stata pubblicata il 28 agosto 2018 la nota 37856 che fornisce le annuali istruzioni per le supplenze del personale docente, educativo ed ATA.

La novità più rilevante è il superamento del limite di 36 mesi per le supplenze su posto vacante previsto dal comma 131 della legge 107/15 che è stato abrogato dal decreto dignità.

Nella nota sono stati inseriti due nuovi paragrafi per regolamentare le situazioni di contenzioso in atto.

Un paragrafo è relativo alle supplenze conferite ai diplomati magistrali inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e nelle corrispondenti graduatorie di istituto di prima fascia, che richiama quanto previsto dal decreto dignità.

Un altro paragrafo è dedicato agli ITP che hanno presentato ricorso per l’inserimento in II fascia. Si chiarisce che potranno essere inseriti, con riserva, solo coloro che abbiano ottenuto un pronunciamento positivo (sospensiva): pertanto non è sufficiente aver presentato un ricorso per essere inseriti, ma è necessario un provvedimento della magistratura. Viene anche segnalato che l’orientamento del Consiglio di Stato, a fronte degli appelli proposti dal Miur, è quello di non consentire tale inclusione (vedi sentenze 4503/18 4507/18). Pertanto è probabile che a breve ci saranno i provvedimenti negativi per i ricorrenti che di conseguenza saranno cancellati da tali graduatorie. Il Miur, a differenza dello scorso anno, non fornisce indicazioni rispetto al diritto a stipulare contratti di supplenza anche in considerazione delle recenti sentenze negative, e sostanzialmente scarica sulle scuole la responsabilità rispetto a tali contenziosi.

Nella nota, malgrado il Miur non abbia voluto regolamentare le messe a disposizione (MAD) che stanno creando enormi difficoltà alle scuole e in molti casi inutili carichi di lavoro, ha precisato, su nostra sollecitazione, che anche coloro che ottengono una supplenza attraverso le MAD, sono assoggettati, avendo un contratto a tempo determinato, alle norme contrattuali e al regolamento delle supplenze (DM 131/07) e quindi anche alle regole sulle sanzioni previste per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto.

Riepiloghiamo di seguito le altre principali questioni affrontate dalla nota.

Norme comuni per docenti e ATA
  • Viene precisato chiaramente che, oltre a poter lasciare una supplenza al 30/06 per una al 31/08, è anche consentito, prima della stipula del contratto, rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario anche attraverso il frazionamento di posti interi.
  • Le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.
  • All’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…).
  • Si conferma che il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei Docenti, è valido anche per il personale ATA
  • Si precisa, analogamente a quanto indicato lo scorso anno, che la priorità nella scelta della sede (L. 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. La priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.
  • Per quanto riguarda le riserve Legge 68/99 si precisa che la quota del 50% va calcolata solo sui posti interi (sia al 30/06 che al 31/08) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.
Personale Docente ed educativo

La nota ricalca sostanzialmente quella degli scorsi anni salvo alcune correzioni e precisazioni.

Ricordiamo che le supplenze di quest’anno sono relative ai soli posti in organico di fatto essendo destinati a ruolo quasi tutti i posti dell’organico dell’autonomia (diritto + potenziamento). L’organico di fatto è costituito da tutti gli spezzoni residuati in organico di diritto, dalle ore lasciate libere dai part-time, dai posti lasciati liberi dai colleghi assenti per tutto l’anno a vario titolo (aspettative, comandi, assegnazioni provvisorie in altra provincia ecc.), e dai posti assegnati in deroga in particolare su sostegno. A questi potrebbero aggiungersi (per supplenze al 31/08) i posti per i quali non ci sono stati sufficienti aspiranti al ruolo.

  • Scuola primaria: i posti, gli spezzoni orario e i part-time devono essere integrati con le ore di programmazione da inserire nei contratti individuali di lavoro. La nota precisa che fino a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, oltre le 11 ore si aggiungono 2 ore.
  • Sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina
  • Per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.
  • Le indicazioni relative ai licei musicali, vista la complessità delle procedure, sono analizzate in una specifica notizia.
Personale ATA

La nota operativa per le istruzioni annuali sulle supplenze ATA, ricalca sostanzialmente quella dell’anno passato.

Riguardo ai vincoli sul conferimento delle supplenze brevi, nella nota si ribadisce la validità delle due note ministeriali (2116/16 e 10073/16) che forniscono indicazioni ai dirigenti per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali. Inoltre si chiama la norma introdotta dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con la quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

 

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