Come organizzare la didattica digitale integrata (DDI)?
È la domanda ricorrente che circola in ogni istituzione scolastica e alla quale si tenta di rispondere ogni volta che cambia il contesto (normativo, sanitario, ecc.) basandosi anche sull’esperienza di didattica a distanza maturata durante i mesi di chiusura generalizzata.
Oggi, abbiamo uno strumento in più per dare delle risposte e soprattutto delle garanzie a tutela dei docenti impegnati nella DDI: il contratto integrativo.
Nei giorni scorsi è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) sulla Didattica digitale integrata (DDI) e firmata l’Intesa politica tra sindacati e Ministero dell’Istruzione, fortemente voluta dal nostro sindacato, sotto forma di dichiarazione congiunta.
Successivamente, è stata pubblicata la nuova nota ministeriale 2002 del 9 novembre 2020 che ha fornito una serie di indicazioni su orario di lavoro in DDI, riduzione unità orarie, recuperi e pause.
Nella scheda che segue vediamo cosa è cambiato e cosa no.
Orario di lavoro del docente in DDI
L’Ipotesi di CCNI sulla DDI afferma che “la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto ministeriale 89 del 7 agosto 2020, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito Piano scolastico” (CCNI, art. 2 co. 2).
Ne deriva che a fronte di una rimodulazione dell’orario settimanale di lezione come definito dal collegio dei docenti, anche l’orario di insegnamento settimanale dei docenti (in modalità sincrona) debba prevedere una riduzione così come stabilito dallo specifico Piano scolastico.
La differenza tra orario ordinario e nuovo orario in modalità sincrona non si recupera, e la differenza potrà essere integrata con attività asincrone fino a completamento dell’orario settimanale di servizio secondo quanto stabilito nel Piano scolastico elaborato dal collegio dei docenti e integrato nel PTOF (nota 2002 del 9 novembre 2020). Lo stesso Piano potrebbe demandare ai consigli di classe, interclasse e intersezione e ai singoli docenti la definizione e gestione di dette attività asincrone.
Anche nelle attività a distanza gli impegni dei docenti devono seguire il Piano delle attività (riunioni, consigli, ecc.) così come deliberato dal collegio dei docenti.
Quote orarie settimanali di lezione
In caso di didattica mista, con classi in DDI e classi in presenza, il docente manterrà il suo orario settimanale e, nelle ore di lezione eventualmente non utilizzate per le classi a distanza, potrà restare a disposizione (CCNI, art. 2 co. 1).
Nel caso di sospensione totale dell’attività didattica, l’orario di servizio settimanale dei docenti dovrà corrispondere al nuovo quadro di lezioni declinato nell’apposito Piano scolastico in applicazione delle Linee guida sulla DDI che prevedono una rimodulazione delle attività educative e didattiche per gli alunni con una quota minima di lezione a seconda del grado di scuola, avendo cura di assicurare un adeguato spazio settimanale a tutte le discipline (CCNI, art. 2 co. 2).
Ricordiamo che il dirigente scolastico formula l’orario settimanale delle attività didattiche sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio d’istituto e delle proposte formulate dal collegio dei docenti (DLgs 297/94, art. 7).
Riduzione oraria per motivi didattici
La riduzione dell’ora di lezione è una possibilità prevista dalle norme sull’autonomia scolastica (DPR 275/99). Spetta al collegio dei docenti deliberare detta riduzione che pertanto viene assunta nel PTOF di scuola. Questo tipo di riduzione, per motivi didattici, va recuperata dai docenti prioritariamente in favore dei medesimi alunni (CCNL 2018, art 28 co 2).
Questa riduzione va recuperata sia nel caso di attività didattiche in presenza che a distanza.
Riduzione oraria per cause di forza maggiore
Questa riduzione viene deliberata dal consiglio d’istituto o di circolo ed è motivata da esigenze di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, quali i problemi legati al trasporto e al pendolarismo degli alunni. In questo caso la riduzione oraria non si recupera (CCNL 2007, art. 28 co. 8).
Pause durante l’ora di lezione
Durante le attività didattiche in modalità sincrona, il docente può introdurre opportuni momenti di pausa nel corso della lezione anche al fine di recuperare la capacità di attenzione degli alunni, che potrebbe ridursi a causa della particolare modalità con cui si svolgono le lezioni a distanza.
Queste pause non devono venire recuperate dal docente e i relativi periodi rientrano a tutti gli effetti nell’orario di servizio (nota 2002 del 9 novembre 2020).