Flc, emergenza Coronavirus: settori privati, prime anticipazioni principali contenuti decreto-legge

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Si prevede il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, retroattivo dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e fino al mese di agosto 2020. L’assegno ordinario è esteso a tutte le aziende con più di cinque dipendenti. Sono previste ampie deroghe al DLgs 148/15.
La prestazione è finanziata con una cifra accessoria rispetto alla capienza del fondo. Si applica ai lavoratori in servizio alla data del 23 febbraio 2020.

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso.

È prevista una integrazione di nove settimane di assegno ordinario per le aziende che hanno attivato l’assegno di solidarietà prima del 23 febbraio 2020. Questa misura sospende l’assegno di solidarietà. Il provvedimento prevede la deroga ai limiti temporali.

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga.

Per tutti i lavoratori privati non coperti da altri ammortizzatori sociali con accordo, anche telematico, con i sindacati comparativamente più rappresentativi, le Regioni e le Province autonome possono attivare trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per le aziende che occupano più di cinque dipendenti, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. La misura è finanziata anche con fondi nazionali. La norma si applica a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige.

Fino a 15 giorni per congedo parentale straordinario retribuito al 50% per chi ha figli fino a 12 anni. Congedo non retribuito per tutta la durata dell’emergenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i lavoratori del settore privato prevede:

  • possibilità di fruire, a domanda, di un periodo di congedo parentale straordinario fino a 15 giorni fruibile alternativamente da entrambi i genitori, anche affidatari, con retribuzione al 50%. Il congedo si aggiunge al congedo parentale (possibile convertire in congedo straordinario tutti i giorni di congedo parentale già fruiti nel mese di marzo), viene erogato esclusivamente se entrambi in genitori lavorano e non prevede limiti di età in caso di figli.
  • Il congedo non può essere fruito se uno dei due genitori fruisce già di forme di sostegno al reddito o del lavoro a distanza.
  • Il limite dei 12 anni di età non si applica nel caso di figli con disabilità grave che frequentino le scuole o siano ricoverati ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
  • Possibilità di astenersi dal lavoro per i genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

Estensione della durata dei permessi mensili per assistenza familiari con disabilità.

Si prevede per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 l’incremento, a domanda, di ulteriori complessive 12 giornate dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 104/92 (assistenza familiare disabile in condizione di gravità) nel limite di 553,5 milioni di euro, superato il quale l’INPS provvede al rigetto delle richieste presentate dagli aventi diritto.

Periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato equiparato alla malattia.

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza.

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro, è istituito, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità.

43,5 milioni di euro per acquisti materiali di pulizia e dotazione per personale e studenti per rispettare protocolli di sicurezza. pulizia straordinaria, mascherine, disinfettanti, ecc. La norma vale anche per le paritarie.

Si prevede uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di acquistare materiali per la pulizia straordinaria dei locali, con particolare riferimento al momento della riapertura Lo stanziamento potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di gel sanificante e altri materiali per la protezione e l’igiene personale di cui le scuole devono dotarsi.

Procedure semplificate per lavoro agile.

Si prevede che per tutta la durata dello stato di emergenza il lavoro agile costituirà la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni le quali limiteranno la presenza fisica dei dipendenti sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili erogabili solo in presenza (es. sportelli al pubblico). Si precisa che il lavoro agile può essere applicato a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche attraverso strumenti informatici dei dipendenti stessi, qualora non siano disponibili apparati forniti dall’amministrazione, tenuto conto del fatto che la generalizzazione immediata dei destinatari del provvedimento non consente a tutte le amministrazioni di dotarsi, nel breve periodo, di tutti i dispositivi necessari per un’omogenea distribuzione al personale dipendente.

Indennità collaboratori sportivi

L’indennità di cui all’articolo è riconosciuta, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 28 febbraio 2020.

 

 

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