FLC, MOBILITÀ SCUOLA 2023/2024: ANCORA UN’OCCASIONE MANCATA

Una trattativa estenuante con l’Amministrazione iniziata ad ottobre 2022, a seguito anche della sentenza del tribunale di Roma. Il confronto questa volta c’è stato, ma il risultato non cambia: l’Amministrazione, pur condividendo il quadro normativo incerto sul tema della mobilità e dei vincoli, opta per l’atto unilaterale piuttosto che per un accordo contrattuale.

Speciale mobilità

Infatti la proposta di sottoscrivere un contratto subordinato alla produzione di un atto legislativo di chiarimento è grave: in essa si riduce il contratto tra le parti ad un atto amministrativo di facciata, mentre si continua ad affidare ad altri soggetti la titolarità delle scelte in materia di rapporto di lavoro. Se davvero si riteneva il quadro normativo incerto e confuso al punto da dover rimandare tutto di un anno lo si poteva fare benissimo per via contrattuale, senza necessità di norme di supporto. Inoltre manca una esplicita volontà di riportare la materia nell’ambito del contratto nazionale di lavoro, la cui trattativa è in atto. Durante l’illustrazione dell’ordinanza, tra l’altro, la FLC CGIL ha fatto notare anche errori interpretativi che nel testo firmato dal ministro non sono stati corretti; ciò probabilmente porterà a contenziosi, dimostrando così che l’incontro in realtà era solo un atto burocratico.

Contrariamente alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro, le istanze dei docenti che noi rappresentiamo non sono state recepite e riteniamo che la continuità didattica si garantisca a partire dalla stabilizzazione di tutti i precari.

In sintesi la FLC CGIL a chiusura degli incontri di negoziato finalizzati alla modifica del CCNI mobilità 2022-2025, ha dichiarato la totale insoddisfazione per l’esito della trattativa per le seguenti motivazioni:

  • non si consente ai docenti neo-assunti 2022/2023 di partecipare alle procedure di mobilità a.s. 2023/2024 a pieno titolo e senza condizioni, pur nel contesto di un mancato avvio delle disposizioni di cui al DL 36/2022
  • viene mantenuto il vincolo triennale di permanenza sulla sede, per coloro che lo scorso anno scolastico hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in attuazione dell’art. 58, comma 2, lettera f) DL n.73 del 25.5.2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021
  • non è stata minimamente valutata la possibilità di rimuovere il vincolo triennale di titolarità su scuola per i DSGA neo-immessi in ruolo.

La FLC CGIL, non riconoscendo sostanziali punti di avanzamento rispetto al testo del CCNI vigente, già non siglato lo scorso anno, ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per procedere alla sottoscrizione di un accordo. Ribadiamo la necessità di rinviare l’intera materia alla negoziazione del CCNL, ora in corso all’ARAN, affinché si definiscano ambiti e criteri per tutelare appieno la legittimità di questa contrattazione integrativa.

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