A seguito del sollecito della FLC CGIL, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la FAQ n. F000423, con la quale ha chiarito che, in caso di rinuncia del supplente alla proroga del contratto COVID fino al 31 marzo 2022, la scuola può individuare un altro supplente a cui conferire l’incarico. Questo in ragione del fatto che la finalità della norma è quella di soddisfare le esigenze di funzionamento della scuola connesse all’emergenza sanitaria in corso. A questo proposito, le risorse stanziate sono sufficienti ad assicurare la necessaria copertura finanziaria, non essendoci aggravio di spesa.