È stata pubblicata il 28 agosto 2019 la Circolare annuale sulle supplenze per il 2019/2020, con diverse novità.
Personale Docente
Per le nomine conferite da graduatorie d’istituto la Circolare ricorda che la seconda e la terza fascia per l’anno 2019/2020 non sono soggette ad aggiornamento, quindi le supplenze conferite dovranno riportare il termine corrispondente alla natura giuridica del posto: ad es. 30 giugno nel caso di una cattedra che rientra nell’organico di fatto, 31 agosto nel caso rientri in organico di diritto, oppure il termine previsto per il rientro del titolare nel caso di una supplenza breve.
Un’altra precisazione riguarda le istanze di messa a disposizione (MAD): in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, anche delle scuole viciniori, e una scuola abbia necessità di ricorrere alle MAD, a garanzia della trasparenza della P.A. il Dirigente scolastico pubblica gli elenchi di aspiranti che hanno presentato l’istanza di messa a disposizione e conferisce la supplenza a seguito di procedura comparativa. I contratti stipulati tramite MAD sono soggetti ai medesimi criteri e vincoli presenti nel Regolamento delle supplenze, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8.
La Circolare richiama anche la procedura da seguire per le supplenze su posto di sostegno: le convocazioni partono dagli elenchi provinciali del personale specializzato, si ricorre quindi agli elenchi di prima, seconda e terza fascia delle graduatorie d’istituto, e laddove sia necessario si ricorre anche a quelli delle scuole viciniori. Qualora gli elenchi siano tutti esauriti si verifica la presenza di docenti specializzati che abbiano presentato istanza di inserimento attraverso la finestra semestrale regolamentata dal DM 666 del 15 luglio 2019 (che si aprirà a ottobre), e quindi la presenza di docenti specializzati che abbiamo presentato la MAD. Nell’ambito del sostegno possono presentare istanza di messa a disposizione per una sola provincia i docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto. Infine, in caso di assenza di docenti specializzati e in subordine rispetto alle assegnazioni provvisorie disposte dall’art. 7 comma 14 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/2020, si procede ad attribuire la supplenza ai docenti privi di specializzazione inclusi nelle graduatorie di istituto, secondo l’ordine prioritario di fascia e incrociando le graduatorie se trattasi di scuola secondaria. In caso di esaurimento anche delle graduatorie d’istituto si procede con le MAD dei docenti non specializzati.
Per le supplenze nei Licei musicali e coreutici sono previsti gli accantonamenti per coloro che lo scorso anno hanno avuto l’incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche per le nuove classi di concorso: questi ultimi possono presentare istanza per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2018/2019.
Spezzoni pari o inferiori a 6 ore: possono essere attribuiti ai docenti già in servizio eccedendo le 18 ore settimanali, ma gli spezzoni non possono derivare da frazionamento di posti o cattedre interi.
Per i diplomati magistrali, in assenza di una misura che proroghi le previsioni del Decreto dignità, la Circolare chiarisce che i docenti cancellati dalla GAE per effetto delle sentenza di merito potranno essere inseriti in 2° fascia d’istituto tramite domanda cartacea (modello A1 e modello B per la scelta delle sedi).
Confermate diverse previsioni contenute nel Regolamento delle supplenze:
- la possibilità di rinunciare al posto al 30 giugno per il 31 agosto, prima della stipula dei contratti durante le operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale;
- la possibilità di rinunciare allo spezzone per il posto intero al 30 giugno o 31 agosto (sempre durante il periodo di espletamento delle procedure di conferimento delle supplenze e prima della stipula del contratto), fatto salvo il diritto al completamento;
- al momento della stipula del contratto resta la possibilità di fruire dei diritti previsti dal CCNL, come aspettativa, congedo, etc. e la richiesta di part-time.
Le nostre valutazioni
Riteniamo che siano certamente positive le precisazioni che riguardano le supplenze conferite ad inizio anno scolastico con scadenza certa e doverose quelle sull’inserimento in 2° fascia per i docenti coinvolti nella vertenza dei diplomati magistrali che abbiano la sentenza con esito negativo. Opportuna anche la regolamentazione delle messe a disposizione (MAD). Il contratto sarà conferito a seguito di pubblicazione degli elenchi e procedura comparativa. A questo proposito chiederemo al Miur di individuare soluzioni operative efficaci per consentire alle scuole la verifica di quanto dichiarato nelle istanze, in analogia a quanto già previsto per le nomine da graduatoria d’istituto. Rimane per noi l’esigenza di superare le messe a disposizione, che rappresentano un aggravio di lavoro insostenibile per le segreterie, rendendo più efficace il reclutamento dalle graduatorie d’istituto.
La Circolare non supera le criticità sui limiti di nomina dei supplenti introdotti dalla Legge di stabilità 2015, rispetto ai quali ricordiamo che la nota MIUR 2116 del 30 settembre 2015, permette di chiamare il supplente fin dal primo giorno per assicurare la tutela del diritto allo studio e della sicurezza.
Personale ATA
La Circolare conferma le istruzioni della bozza presentata il 27 agosto. In sintesi:
- si può lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, è anche consentito, prima della stipula del contratto, rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto
- all’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…)
- resta il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei docenti, è valido anche per il personale ATA
- la priorità nella scelta della sede (L. 104 artt. 21 e 33) si attiva solo all’interno del contingente di posti previsti
- richiamata la validità delle due note ministeriali (2116/2015 e 10073/2016) che forniscono indicazioni ai Dirigenti scolastici per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali.
Le nostre valutazioni
La FLC CGIL si dichiara totalmente insoddisfatta perché la nota non ha recepito le richieste avanzate in sede di informativa:
- il diritto al completamento anche frazionando un posto intero su altra scuola (in analogia con i docenti);
- nomina dei supplenti in caso di assenza breve e saltuaria del personale ATA per più di 30 giorni;
- superamento del divieto di sostituzione, introdotto dalla legge di stabilità 2015;
- possibilità per il personale ex co.co.co. con contratto a tempo indeterminato part-time di completare con supplenza a tempo determinato.
Le rivendicazioni della FLC per il superamento del precariato
Su tutta la partita dei precari pesa la mancata adozione da parte del Miur di soluzioni efficaci a cominciare dalla mancata approvazione del DL che recepiva l’intesa dell’11 giugno e dalla mancata proroga delle previsioni del Decreto Dignità sui diplomati magistrali. Al governo che si sta costituendo chiederemo subito di approvare il DL in questione. Per quanto ci riguarda siamo pronti a rilanciare le tante vertenze sul precariato che meritano risposta: PAS, concorso straordinario, idonei del concorso 2016, proroga delle graduatorie delle GMRE del concorso 2018, concorso straordinario per i facenti funzioni Dsga e piano straordinario assunzioni Ata.