Lavoratori in somministrazione

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

Vengono conclusi due diversi contratti:
1. tra l’Agenzia per il lavoro e l’azienda utilizzatrice (contratto di somministrazione);
2. tra il lavoratore e l’Agenzia (contratto di lavoro).

 

Il contratto di lavoro in somministrazione può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

I lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i periodi in cui non prestano attività lavorativa presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dell’Agenzia per il lavoro e hanno diritto a percepire un’indennità mensile di 750 euro lorde mensili (indennità di disponibilità), riproporzionata in caso di assunzione part-time.

 

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere:

  • estremi dell’autorizzazione rilasciata all’agenzia dal Ministero del Lavoro;
  • impresa utilizzatrice presso la quale si svolge la missione;
  • mansione e livello di inquadramento;
  • luogo e orario di lavoro;
  • trattamento economico e normativo e relativi riferimenti contrattuali;
  • data di inizio e termine della missione;
  • referente dell’impresa utilizzatrice per informazioni inerenti sicurezza sul lavoro, mansione, formazione, ecc…

 

È vietato il ricorso alla somministrazione:

  • se l’impresa utilizzatrice non ha effettuato la valutazione dei rischi in base al T.U. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
  • se l’impresa utilizzatrice, negli ultimi 6 mesi, ha ridotto il personale attraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alla stessa mansione a cui si riferisce il contratto di somministrazione oppure se l’impresa ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione;
  • per sostituire lavoratori in sciopero.

La durata del periodo di prova deve essere riportata per iscritto nel contratto di lavoro in somministrazione.

Assunzione a tempo determinato
Il periodo di prova è pari a un giorno di effettivo lavoro ogni 15 giorni di calendario a partire dall’inizio della missione.

 

Periodi massimi di prova:

  • Per missioni fino a 6 mesi: 11 giorni.
  • Per missioni da 6 a 12 mesi: 13 giorni.
  • Per missioni pari o superiori a 12 mesi: 30 giorni.
  • Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza preavviso e senza pagamento di alcuna indennità sostitutiva.

In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova o alla fine del periodo stesso, al lavoratore/lavoratrice spetta la retribuzione per le ore lavorate.

 

Assunzione a tempo indeterminato
Periodi massimi di prova:

  • Gruppo A: 6 mesi di calendario;
  • Gruppo B: 50 giorni di servizio effettivo;
  • Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo.

I giorni trascorsi in disponibilità non sono conteggiati come giorni lavorativi.

 

Non è consentito apporre un periodo di prova:

  • in caso di successive missioni entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni,
  • in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

 

 

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