PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE (Presto e Libretto Famiglia)

Cosa prevede la nuova normativa?
Ciascun lavoratore può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo di massimo 5.000 euro.
Il limite economico scende a 2.500 euro annui per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Nel caso in cui il prestatore sia:
– un pensionato,
– uno studente fino ai 25 anni,
– un disoccupato percettore di prestazioni di sostegno al reddito,
l’importo massimo può arrivare fino a 6.666 euro.

I compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Contribuzione INPS e diritti del prestatore
Il prestatore ha diritto all’iscrizione alla Gestione separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Si applicano le disposizioni del D.lgs. 66/2003 in tema di riposi giornalieri, settimanali e le pause e quelle dell’articolo 3, comma 8 del Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008).

Le prestazioni svolte nei confronti delle famiglie
La norma distingue il Libretto Famiglia dai contratti di prestazione occasionale.

L’acquisto del Libretto famiglia è riservato alle persone fisiche e riguarda lo svolgimento di piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione), l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, l’insegnamento privato supplementare.

Il Libretto è acquistabile tramite la piattaforma INPS e contiene dei titoli dipagamento del valore di 10 euro lordi (8 euro netti) comprensivi della contribuzione assicurativa e previdenziale alla gestione separata INPS e dei costi di gestione.
Attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto, l’utilizzatore deve comunicare i dati del prestatore, il compenso, il luogo e la durata delle attività che andrà a svolgere, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione.
Anche il prestatore riceverà contestualmente una notifica tramite SMS o posta elettronica.

Possibili utilizzatori della prestazione di lavoro occasionale (Presto)
I contratti di prestazione occasionale hanno come possibili utilizzatori le imprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.

Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al lavoro occasionale per particolari esigenze come i progetti per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, in caso di fruizione di ammortizzatori sociali, lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi, attività di solidarietà, organizzazione di manifestazioni.

L’attivazione e la gestione dei contratti di prestazione occasionale è interamente telematica (comunicazione dei dati del prestatore e della prestazione e versamento delle somme attraverso la piattaforma INPS).

Il compenso minimo
Il compenso orario minimo è di 9 euro netti (12,37 euro lordi) e non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.
Per il lavoro agricolo, il riferimento è la retribuzione oraria per le prestazioni di natura subordinata come individuata nel contratto collettivo di riferimento.

Limiti e divieti al ricorso ai contratti di prestazione occasionale
Le imprese non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbiano in corso o abbiano concluso da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Le imprese del settore agricolo possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali solo se si tratta di studenti under25, pensionati, disoccupati e percettori di sostegno al reddito non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Non possono essere svolte prestazioni di lavoro occasionale nei confronti delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
È vietato l’utilizzo nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto dei limiti economici annuali previsti o della durata complessiva della prestazione.

 

 

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