Disoccupazione per collaboratori

Dal 1° gennaio 2016 hanno diritto all’indennità di disoccupazione tutti i collaboratori coordinati e continuativi che in maniera congiunta soddisfino le seguenti condizioni:

  • Siano in stato di disoccupazione al momento della domanda;
  • Abbiano almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dal lavoro all’evento stesso della cessazione.

Rimangono invariate le modalità di calcolo dell’indennità, il cui importo sarà il 75% del reddito medio mensile, se questo è inferiore o pari a 1.1951 euro; se superiore, al 75% di 1.195 verrà aggiunto il 25% della differenza tra il reddito medio e 1.195 euro.

L’importo complessivo non può in ogni caso superare i 1.300 euro mensili e subirà una decurtazione mensile del 3% a partire dal 4° mese di fruizione.

La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per la metà dei mesi (o frazioni di essi) di durata del rapporto di collaborazione o dei rapporti di collaborazione del periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del rapporto fino alla medesima cessazione. In ogni caso la durata massima è di sei mesi e ai fini della durata non sono conteggiati i periodi che hanno eventualmente già dato luogo all’erogazione della prestazione.

La domanda di Dis-Coll va presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

 

 

 

 

Precedente

Prossimo