Flc, varato dal Consiglio dei ministri il decreto sui precari

Il Consiglio dei Ministri, riunito giovedì 10 ottobre 2019 alle 16.30, ha licenziato il decreto legge contenente norme sul reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e sull’abilitazione del personale docente.

Il decreto legge recepisce l’Intesa del 1° ottobre tra le organizzazioni sindacali e il ministro Fioramonti e dà il via al concorso straordinario e a quello ordinario per la scuola secondaria.

Esprimiamo la nostra soddisfazione per aver ottenuto con il decreto quanto sottoscritto con l’Intesa politica del 1° ottobre. Ora occorre avere la lungimiranza di varare un sistema strutturale per le abilitazioni e la formazione aperto a tutto il personale docente insieme a concorsi indetti con regolarità, fino al completo sradicamento del precariato nella scuola.
Resta fermo il nostro impegno a lavorare in sede di conversione in legge attraverso la presentazione di tutti gli emendamenti che si renderanno necessari per migliorare ulteriormente il testo.
Ci batteremo affinchè l’intesa del 24 aprile venga applicata in tutti i settori della conoscenza. Questo è solamente il primo passo.

Scarica il testo dello schema di decreto legge

Scuola

Il testo del decreto contiene numerose misure che riguardano la scuola:

  • concorso straordinario secondaria
  • concorso ordinario da bandire contestualmente a quello straordinario
  • revisione modalità di reclutamento dirigenti scolastici
  • revisione procedura per assunzione lavoratori appalti pulizie
  • proroga validità graduatorie di merito concorso 2016 e procedura per assumere in altre regioni vincitori e/o idonei dei concorsi 2016 e 2018 nel 2020/2021
  • esclusione dei dirigenti scolastici e del personale ATA dalla rilevazione delle impronte digitali
  • estensione del bonus merito ai docenti precari
  • concorso per Dirigenti tecnici del MIUR
  • concorso riservato ai facenti funzione DSGA.

Il concorso straordinario per 24 mila posti sarà bandito per le regioni, classi di concorso e tipologie di posti per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 posti vacanti e disponibili.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per le immissioni in ruolo dei vincitori anche dopo l’a.s. 2022/2023.

I requisiti di accesso al concorso straordinario:

  • il titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, come da normativa vigente (vai all’applicazione)
  • tre anni di servizio svolti tra l’a.s. 2011/12 e l’a.s. 2018/19 nelle scuole statali secondarie su posto comune o di sostegno, di cui uno specifico per la classe di concorso richiesta (il servizio è considerato valido se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso)
  • per i posti di sostegno il possesso della relativa specializzazione.

Ciascun docente può partecipare in una sola regione e per una sola procedura (sostegno o posto comune).

Le prove del concorso straordinario:

  • prova scritta selettiva computer-based con quesiti a risposta multipla, che si considera superata con 7/10. La prova riguarda il programma di esame previsto per la prova scritta del concorso della scuola secondaria bandito nel 2018.
  • graduatoria con punteggio prova scritta + titoli
  • immissione in ruolo e anno di prova per 24.000 posti
  • conseguimento dei 24 CFU (se non posseduti) con oneri a carico dello Stato
  • prova orale da superarsi con 7/10 con il comitato di valutazione dell’istituzione scolastica integrato da un membro esterno
  • conseguimento dell’abilitazione a fine anno prova

I docenti idonei che supereranno la prova scritta con 7/10 ma non rientrano nei 24.000 posti possono conseguire l’abilitazione:

  • se hanno una supplenza al 30 giugno o 31 agosto nelle scuole statali
  • conseguono i 24 CFU
  • superano la prova orale

Il nostro commento

Rispetto al concorso straordinario abilitante il decreto rispetta in linea di massima le previsioni contenute nell’intesa del 1° ottobre. Tuttavia per noi avrebbe dovuto contenere ulteriori specificazioni che a questo punto andranno inserite nel bando e nelle norme applicative:

  • la garanzia che il servizio su sostegno sia valido per il concorso su posto comune
  • l’indicazione che sia il comitato di valutazione (integrato da 1 esterno) a gestire la prova orale abilitante per gli idonei
  • il riferimento ai programmi del concorso 2018 per noi rappresenta comunque un salto in avanti non condiviso e chiederemo rassicurazioni su questo, per evitare che la prova si configuri come un meccanismo di sterile selezione nozionistica, per lavoratori che da anni stanno nelle scuole e lavorano con gli alunni

Inoltre la scelta di circoscrivere il servizio valido agli ultimi 8 anni è per noi una posizione non condivisibile, che non era prevista nell’intesa del 1° ottobre.

Il concorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione

Di grande importanza aver ottenuto l’indizione del concorso riservato per i facenti funzione, che fino a poche ore prima della riunione del Consiglio dei Ministri sembrava un obiettivo impossibile da raggiungere. Finalmente arriva un riconoscimento per chi per tanti anni, sobbarcandosi responsabilità e carichi di lavoro aggiuntivo, ha coperto i posti vuoti di DSGA. Il concorso è riservato agli assistenti amministrativi che dall’anno scolastico 2011/2012 abbiano ricoperto, per almeno 3 anni scolastici, l’incarico di DSGA, anche senza il possesso della prescritta laurea specifica.

Internalizzazione ex Lsu e appalti storici

Eliminata la prova del colloquio che era contemplata nell’attuale normativa. Ciò semplificherà la procedura e consentirà l’immissione in ruolo nei tempi previsti dalla legge, tramite una graduatoria per soli titoli (24 mesi). Il personale ex Lsu ed ex appalti storici transiterà nei ruoli del personale Ata nelle quote di organico finora congelate per l’esternalizzazione.

Esclusione del personale ATA e dei dirigenti scolastici dalle rilevazioni biometriche

Si è finalmente riconosciuta la necessità di escludere tutto il personale della comunità educante dall’obbligo delle rilevazioni biometriche, si tratta del risultato di una lunga battaglia condotta dalla FLC che, come già avvenuto per il personale docente, ha chiesto in tutte le sedi politiche e istituzionali anche l’esclusione del personale dirigente e ATA, denunciando l’invasività di uno strumento di controllo inadeguato e inutile in un contesto nel quale già esiste un forte controllo sociale.

Valorizzazione merito docenti

Viene cancellata definitivamente la disposizione della legge 107/2015 laddove riservava al solo personale docente a tempo indeterminato il bonus per la valorizzazione del merito. Il decreto recepisce quanto era già stato ottenuto in sede di contrattazione integrativa MIUR-Sindacati sulla distribuzione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa alle scuole.

Semplificazione concorso dirigenti scolastici

È prevista una semplificazione della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici e viene introdotta una formazione obbligatoria biennale successiva alla conferma in ruolo. Il decreto stabilisce inoltre che il concorso tornerà ad essere organizzato su base regionale. Come FLC CGIL riteniamo che non si affrontano così le problematiche che sono state causa dei contenziosi che hanno caratterizzato sia i concorsi regionali del  2011 che l’ultimo concorso nazionale.

Concorso dirigenti tecnici MIUR

Il decreto prevede l’indizione del concorso per il reclutamento di 59 dirigenti tecnici entro gennaio 2021 e, nelle more dell’espletamento del concorso, il rifinanziamento degli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive previsti dalla legge 107/2015.

Si tratta di una misura del tutto insufficiente rispetto alle esigenze del sistema scolastico visto che il DPCM di riorganizzazione del MIUR ha confermato l’organico di 191 unità. Attualmente i dirigenti tecnici vincitori di un regolare concorso pubblico, aperto a docenti e dirigenti scolastici, sono solo 50 e il decreto legge, invece di autorizzare un concorso per la copertura di tutti i 141 posti vacanti, si limita ad autorizzarne solo poco più di un terzo, prorogando l’assunzione di dirigenti tecnici temporanei attraverso procedure discrezionali attuate anche in deroga alla legge.

Come FLC CGIL riteniamo indispensabile l’emanazione di un bando di concorso per la copertura di tutti i posti disponibili in organico assicurando programmazione, continuità e trasparenza nelle procedure di assunzione dei dirigenti tecnici.

Università (articoli 4 e 5)

Lo schema di decreto legge per quanto riguarda l’università, assume alcuni provvedimenti necessari e urgenti per tamponare alcune emergenze che si sono prodotte in questi ultimi anni.

L’articolo 4 permette alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di non dover far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, considerato che negli ultimi anni tale obbligo aveva creato evidenti difficoltà, rallentamenti e ostacoli.

L’articolo 5, ai commi 1 a) e al comma 2 allunga di tre anni la validità dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (futura e passata), portandoli da sei a nove, e quindi permettendo a tutti quelli che in questi anni l’hanno acquisita (le prime abilitazioni nazionali era infatti previsto che scadessero proprio nei prossimi mesi) di poterla utilizzare ancora per qualche tempo.
Al comma 1 B) allunga al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare chiamate interne agli atenei, per personale in ruolo già abilitato, con la procedura semplificata relativa all’art 24 comma 6 della legge 240/2010, che altrimenti si sarebbe conclusa fra pochi mesi, il 31 dicembre 2019.

Questi provvedimenti pur positivi, sono palliativi, in parte temporanei. Senza affrontare più complessivamente il processo di centralizzazione amministrativa, gli ostacoli burocratici alla ricerca non termineranno con l’uscita dalle procedure MEPA. E soprattutto, senza prevedere una significativa espansione dei fondi all’università e alla ricerca che permetta un reale piano straordinario di espansione del sistema universitario (comprese stabilizzazioni, avanzamenti di carriera e nuovo reclutamento) questo allungamento dei tempi dell’ASN e dei limiti temporali alle procedure semplificate per le chiamate interne previsti dalla 240/2010, sposterà semplicemente di due anni questa immane dispersione di giovani e di risorse.

Una reale discontinuità nelle politiche universitarie deve quindi prevedere ben altri e più complessi provvedimenti.

Ricerca (articolo 6)

Con l’articolo 6 si modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, aggiungendo dopo il comma 4, altri due commi:

  • comma 4 bis, che prevede per gli enti pubblici di ricerca che il requisito per la stabilizzazione previsto dall’art. 20 comma 1 lettera b del DLgs 75/2017 è soddisfatto non solo se si è stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali ma, in alternativa, anche se si è risultati idonei, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Viene inoltre specificato che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), si provvede previo espletamento di prove selettive.
  • Comma 4 ter, che chiarisce definitivamente che ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 20 del DLgs 75/2017 si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l’ente che procede all’assunzione, oltre quelli maturati con contratto a tempo determinato anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciò era stato dalla nostra organizzazione sempre sostenuto, oltre che già applicato in diversi enti, ma l’intervento normativo chiarificatore, da noi richiesto, si è reso necessario alla luce di una recente sentenza che aveva inteso interpretare la norma in senso restrittivo.

Quanto previsto dall’articolo 6 pertanto va sicuramente valutato positivamente ma per completare il processo di stabilizzazione in atto, obiettivo previsto anche dall’intesa siglata il 24 aprile 2019, presupposto fondamentale è confermare le risorse stanziate e le procedure avviate in quegli Enti dove queste erano sufficienti e finalizzare le ulteriori risorse necessarie, non rendendo possibile altri utilizzi da parte degli Enti, laddove queste non erano sufficienti. Tali risorse si possono individuare sia nel FOE 2019 che con appositi finanziamenti aggiuntivi nella prossima legge di bilancio. Serve anche che il Governo vigili affinché le amministrazioni attuino subito i bandi di reclutamento ed effettivamente completino le procedure. Quindi bene la norma, ma non basta. Adesso ci aspettiamo che gli impegni assunti vengano rispettati attraverso specifici interventi di carattere economico.

 

 

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